Il comune rischia il pignoramento e quindi la giunta ha deliberato in una seduta del 27 luglio che per il 2° semestre del 2011 le somme dell'ente non sono pignorabili.
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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 99
Oggetto: | IMPIGNORABILITA' SOMME ENTI LOCALI ART 159 D.LGS 267/2000. 2° SEMESTRE 2011 |
L'anno duemilaundici, il giorno ventisette, del mese di luglio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta comunale.
All'appello risultano:
N. | COGNOME E NOME | PRESENTE | ASSENTE |
1 | COMPAGNONI ANNA | SI | |
2 | SACCANI MICHELE | SÌ | |
3 | LOATELLI IRVANO | SI | |
4 | POLI CURZIO | SI | |
5 | BOLOGNI MARZIO | SI | |
6 | CERATI FRANCESCA | SI | |
7 | ROSA PAOLO | SI |
PRESENTI: 5 (cinque) ASSENTI: 2 (due)
Partecipa il Segretario comunale supplente dr. Claudio Bavutti, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la dr.ssa Anna Compagnoni assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
OGGETTO: IMPIGNORABILITA' SOMME ENTI LOCALI ART 159 D.LGS 267/2000. 2° SEMESTRE 2011
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
CHE l’art. 159 del D.Lgs n. 267/2000 sancisce, in maniera inequivocabile, l’impignorabilità delle somme degli Enti Locali di cui all’art. 1, comma 2, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, destinate a :
- retribuzioni al personale dipendente e relativi oneri per tre mesi;
- rate di mutui e di prestiti relativi al semestre successivo;
- espletamento dei servizi locali indispensabili;
La suddetta norma impone inoltre che l’organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al Tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate a tali finalità.
La disposizione sancisce quindi l’ammissibilità delle procedure di esecuzione e di espropriazione anche presso soggetti diversi dal Tesoriere degli Enti Locali, prevedendo che gli atti esecutivi eventualmente intrapresi in violazione della norma positiva non determinano alcun vincolo sui beni oggetto della procedura espropriativa, né limitazione alcuna sull’attività del Tesoriere.
Il provvedimento deliberativo deve indicare distintivamente, per i vari titoli, le somme che si presume siano necessarie limitatamente al semestre considerato, tenuto presente altresì che il comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 77/1995 (poi integralmente trasposto, nell’identico testo, nell’attuale comma 3 dell’art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000) era stato considerato costituzionalmente illegittimo.
La Corte Costituzionale, in considerazione del fatto che l’art. 159 del Tuel, n. 267/2000, non ha riproposto l’addizione introdotta dalla sentenza della Consulta n. 69/1998, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 159, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui non prevede che l’impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo l’adozione da parte dell’organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto Tesoriere dell’Ente Locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’Ente stesso” (sentenza Corte Costituzionale 4-18 giugno 2003, n. 211, che dichiara l’incostituzionalità già adottata nei confronti di norma di identico contenuto – art. 113 – D.Lgs. 25/02/1995, n. 77).
In particolare, passando allo specifico problema dell’individuazione dei servizi locali indispensabili indicati alla lett. C) dell’art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000, va considerato che i suddetti servizi locali come inizialmente definiti con validità triennale dal D. M. Interno del 28 maggio 1993 e da quella data non più aggiornati, traggono la loro genesi dall’art. 37 lett. H) del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 il quale precisa che “per servizi indispensabili” si debbono intendere “quelli che rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristica di uniformità”.
Uniformità della diffusione territoriale dei servizi ed essenzialità degli stessi sulla struttura organizzativa elementare dell’Ente, rappresentano i criteri guida sulla base dei quali l’Ente valuta se siano o meno indispensabili.
In tale ambito l’Amministrazione comunale ritiene che l’elencazione dei servizi locali indispensabili contenuti nel più volte citato decreto ministeriale sia ormai riduttiva ed insufficiente alla luce della riforma della Pubblica Amministrazione nella direzione del “federalismo amministrativo”, del “decentramento” e della “sussidiarietà” (Legge delega 15 marzo 1997 n. 59) e successivi decreti legislativi di conferimento a Regioni ed Enti Locali di funzioni e compiti.
Infatti le funzioni e i compiti amministrativi conferiti agli Enti Locali sono quelli che attengono alla cura degli interessi delle rispettive comunità nonché quelli comunque localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da organi centrali o periferici dello Stato o di altri Enti pubblici.
Attribuendo quindi alla regola della “sussidiarietà orizzontale” quell’ampio respiro voluto dal legislatore, può senz’altro ritenersi che l’esercizio delle funzioni e la cura degli interessi della comunità debba essere preferibilmente esercitato dal Comune quale Ente rappresentativo della collettività locale e centro di riferimento di interessi comunitari che in esso trovano la loro collocazione secondo gli ulteriori corollari della solidarietà e della ausiliarietà.
E’ del tutto evidente quindi che il fondamento sostanziale del principio di sussidiarietà risiede nell’esigenza di conseguire la massima prossimità tra istituzioni e cittadini affidando l’esercizio dell’attività pubblicistica al Comune che è sicuramente più vicino alla propria comunità in quanto maggiormente in grado di interpretare bisogni e aspettative sociali.
Sembra logico quindi ritenere che, rientrando i nuovi compiti attribuiti dal D.Lgs. n. 112/1998 certamente tra le attività istituzionali del Comune, queste debbano, ove ne abbiano le caratteristiche, essere ricompresi tra i servizi locali indispensabili quali esigenze effettive e concrete derivanti dalla collettività locale.
Considerato inoltre che la Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, all’art. 27, comma 13, modificato dall’art. 3 quater della Legge 24/04/2002 n. 75, recita testualmente: “Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli Enti Locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all’IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le Tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell’Interno. Gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d’ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle Tesorerie medesimo né sospendono l’accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali”;
TUTTO ciò premesso,
EFFETTUATA un’attenta ed approfondita ricognizione dei servizi locali indispensabili oggi in atto nel Comune;
CONSIDERATO che già l’art. 2 della legge 3 agosto 1999 n. 265 aveva ampliato considerevolmente l’autonomia degli enti locali stabilendo, per gli stessi, la titolarità “di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di SUSSIDIARIETÀ”;
CONSIDERATO altresì che lo stesso principio risulta recepito e ancor più rafforzato dall’art. 1, e dall’art. 3, comma 5, (autonomie dei Comuni) del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
AVUTO riferimento ai principi fondamentali statuiti nella legge 27/05/2003, n. 131, “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18/10/2001, n. 3;
VERIFICATO che per il secondo semestre 2011 le spese sono quantificate come risulta nell’allegato prospetto e che il riferimento contabile è quello del Bilancio di Previsione 2011;
RITENUTO che i servizi, i beni del predetto prospetto sono stati individuati come indispensabili ai sensi delle seguenti disposizioni:
- L. 15 marzo 1997 n. 59 – art. 4;
- D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
- Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, artt. 1 (Oggetto), 3 (Autonomia dei Comuni e delle Province), 4 (Sistema Regionale delle Autonomie Locali), 13 (Funzioni) e 14 (Compiti del Comune per servizi di competenza statale);
- Articoli 114, 117, 118 della Costituzione, come modifica dalla legge costituzionale n. 3/2001 e al successivo adeguamento dell’ordinamento della Repubblica di cui alla legge 27 marzo 2003, n. 131;
VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000:
Ø Favorevole di regolarità tecnica e contabile, del Responsabile del Settore Economico Finanziario;
Con voti unanimi favorevoli:
DELIBERA
- DI RICONOSCERE e confermare la premessa parte narrativa che qui viene richiamata “per relationem” onde valere ad ogni effetto di legge;
- DI QUANTIFICARE in via preventiva le somme soggette ad esecuzione forzata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 159 del D.Lgs. 267/2000, relative al secondo semestre 2011, come risulta dall’allegato prospetto che della presente costituisce parte integrante e sostanziale;
- DI DARE ATTO che la base di riferimento per i conteggi indicati nel prospetto sono quelli del Bilancio di Previsione 2011;
- DI DARE ATTO inoltre che ai sensi dell’art. 27 comma 13 della Legge Finanziaria L. 448/2001 modificato dall’art. 3 quater L. 24.04.2002 n. 75 non sono soggette ad esecuzione forzata le somme disponibili sulle contabilità speciali provenienti dall’addizionale IRPEF;
- DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento al Tesoriere MANTOVABANCA 1896 BCC. IL TESORIERE COMUNALE è incaricato in particolare, della scrupolosa osservanza del comma 2 dell’art. 159 TUEL, tenuto conto dell’addizione disposta con sentenza n. 211, 4 – 18 giugno 2003 della Corte Costituzionale. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO è incaricato della puntuale esecuzione del presente provvedimento unitamente alle verifiche da parte del Revisore a cui viene trasmessa copia;
- DI COMUNICARE l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua affissione all’Albo pretorio, ai sensi dell’art. 125 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000;
Stante l’urgenza di procedere;
Con separata votazione e all’unanimità:
- DI DICHIARARE per l’urgenza all’unanimità il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000.
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