mercoledì 21 settembre 2011

Istituzione Sportello Comunale Affitto 2011 - 12° Edizione

Le domande devono essere presentate dal 15 settembre fino all’11 novembre 2011 presso i CAAF convenzionati con la Regione Lombardia o presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Bozzolo, situato in piazza Europa n° 3.

Informazioni possono essere richieste telefonicamente ai numeri: 
– CAAF CGIL piazza Europa n. 32 tel. 3355830566 
– CAAF CISL via Valcarenghi 67 tel. 0376-91110
– CAAF UIL via Matteotti 78 tel. 0376-920757
– Uff. Servizi Sociali 0376-910833.

Art. 1 - SPORTELLO AFFITTO 2011
1. Giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 14 settembre 2011 è istituito lo “SPORTELLO COMUNALE AFFITTO 2011”, ai sensi dell’articolo 11 co. 8 della l. n.431/1998, al fine di erogare contributi per ridurre nell’anno 2011 l’incidenza del canonesul reddito dei nuclei familiari in condizione economica disagiata che utilizzano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge 431/1998 in forza di regolari contratti.


2. Le risorse per il presente bando sono quelle provenienti dal fondo nazionale e dal fondo regionale, che saranno ripartite con provvedimento della Direzione Generale Casa coerentemente alle disposizioni della d.g.r. 4 agosto 2011 n. 2160. Il Comune integra con risorse proprie il fondo nazionale e il fondo regionale come disposto con il provvedimento richiamato.

3. Possono richiedere il contributo:
a) i conduttori che nell’anno 2011 sono titolari di contratti di locazione, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare situata in Lombardia utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale (per l’incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge);
b) i soggetti che occupano l’unità immobiliare e sono sottoposti a procedura esecutiva di rilascio per finita locazione, a condizione che siano in regola con quanto previsto dall’art. 80 della legge n. 388/2000 e con le disposizioni del co. 6 dell’art. 6 della legge n.431/1998.


4. I richiedenti di cui al punto 3 devono possedere:
a) la cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell’Unione europea;
b) la cittadinanza di un altro stato. In questo caso devono essere in regola ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - disciplina dell’ingresso degli stranieri nel Territorio dello Stato e permesso di soggiorno valido che ne attesti la permanenza e l’idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni del soggiorno - ed esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo. Devono inoltre avere la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale
ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lombardia.
Le domande devono essere presentate dal 15 settembre fino all’11 novembre 2011 presso i CAAF convenzionati con la Regione Lombardia o presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Bozzolo, situato in piazza Europa n° 3.
Informazioni possono essere richieste telefonicamente ai numeri: CAAF CGIL piazza
Europa n. 32 tel. 3355830566 – CAAF CISL via Valcarenghi 67 tel. 0376-91110 – CAAF
UIL via Matteotti 78 tel. 0376-920757– Uff. Servizi Sociali 0376 910833.
  
5. Il contratto di locazione, efficace e registrato, deve:
a) essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne del nucleo familiare;
b) riferirsi ad una unità immobiliare situata in Lombardia, locata sul mercato privato e abitata nell'anno 2011 come residenza anagrafica e abitazione principale;
c) la registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda purché il richiedente dimostri, all’atto dell’erogazione del contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.
  
6. Il nucleo familiare deve presentare una sola domanda anche nel caso di stipulazione di più contratti nell’anno 2011.
  
7. Nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare. 
  
8. Ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) - fsa il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del d.p.r. n. 223/1989, vale a dire un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio e non separate legalmente, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che abitano e sono residenti nell’unità immobiliare oggetto del contratto di locazione.
  
9. I richiedenti sono tenuti a dichiarare di aver beneficiato, nella dichiarazione IRPEF corrispondente, della detrazione spettante per il canone di locazione. 




Art. 2 - SOGGETTI ESCLUSI DAL BENEFICIO
1 Non possono richiedere il contributo i nuclei familiari:
a) nei quali anche un solo componente ha ottenuto l’assegnazione di unità immobiliare realizzata con contributi pubblici o ha usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
b) che hanno stipulato contratti di locazione relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, oppure per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore ai 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto;
c) nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Lombardia adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
d) che hanno ottenuto l’assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale;
e) che hanno ottenuto l’assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa in quanto la determinazione del corrispettivo dovuto per il godimento non avviene in forza di regole di libero mercato ma per effetto dei principi e delle finalità mutualistiche proprie della cooperativa nei confronti dei soci, i quali partecipano alla formazione degli indirizzi dell’agire della cooperativa stessa;
f) che abbiano rilasciato nell’anno 2011 l’unità immobiliare locata, assumendo residenza anagrafica in altra Regione.
   
2 Possono richiedere il contributo anche i nuclei familiari di cui alla precedente lettera e) del co. 1 aventi i requisiti previsti dal precedente art. 1, a condizione che all’atto della presentazione della domanda provino la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
a. di avere un valore ISEE-fsa non superiore € 5.681,03=;
b. di avere stipulato contratti efficaci e, se previsto, registrati;
c. che il canone di locazione annuo corrisponda alla media dei canoni di locazione applicati su libero mercato per alloggi di tipologia equivalente;
d. che il canone costituisca esclusivamente corrispettivo dovuto per il godimento dell’unità immobiliare locata e non includa quote destinate ad altri scopi, ovvero alla costituzione di crediti a favore del socio assegnatario;
e. attraverso certificazioni rilasciate dal legale rappresentante, che la cooperativa assegnante non ha mai ricevuto benefici erogati dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione dell’unità immobiliare, quali agevolazioni, defiscalizzazioni e/o contributi;
f. che l’unità immobiliare è sottoposta a vincoli di inalienabilità e non è inclusa in piani di cessione;
g. di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio.

3. Il Comune, nella fase di determinazione finale del contributo erogabile, qualora le risorse
disponibili risultassero insufficienti a coprire l’intero fabbisogno accertato, potrà
prioritariamente destinare le risorse ai soggetti individuati al precedente art. 1, in
considerazione della minore garanzia, alla scadenza contrattuale, di poter fruire della
medesima unità immobiliare rispetto alla posizione di assegnatario in cooperativa a
proprietà indivisa.
    
Art. 3 - ACCESSO AL CONTRIBUTO
1. Il contributo corrisponde la differenza tra canone annuo (CA) e canone sopportabile (CS), rapportato al numero di mesi di durata del contratto che ricadono nell’anno 2011, arrotondato all’unità superiore.
La concessione del contributo interviene quando il canone risulta superiore al canone sopportabile (CA>CS). 
Il canone (CA) è quello rilevabile nel contratto di locazione considerato fino ad importo
massimo € 7.000,00=.
Per i soggetti indicati al precedente art. 1 co. 3 lettera b), il canone è composto come prevede il co. 6 dell’art. 6 della legge n. 431/1998.
Se lo stesso nucleo familiare ha stipulato più contratti nell’anno 2011, il CA sarà calcolato in misura percentuale sul periodo di durata di ogni contratto fino al limite massimo di dodici mesi.
Il canone sopportabile (CS) è il prodotto dell’ISE-fsa del nucleo familiare per l’incidenza ammissibile (Imax) che è indicata nella Tabella 1 in rapporto ai valori ISEE-fsa .



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